Regolamento Regionale
8 febbraio 2010
, n. 3
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3
Art. 14
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le attività concernenti la vigilanza, l’accertamento, la contestazione delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all’autorità di polizia idraulica.(1)
2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.
3. L’autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all’eliminazione del pregiudizio arrecato all’integrità e alla funzionalità idraulica del corso d’acqua. L’autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l’autorità procede, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l’esecuzione d’ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.(2)
4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia