Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 115
(Competenze)(5)
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate:(355)
a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121;(356)
b) dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;(357)
c) dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale.(358)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
355. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
356. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 4, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
357. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 4, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
358. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 4, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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