Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 39
(Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite)
1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.(130)
2. I fondi da trasferire alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base delle priorità individuate dal Programma regionale di sviluppo.(131)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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131. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia