Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 11
(Presidente)
1. Il presidente è il legale rappresentante e l'amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.(9)
2. L'indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e, in ogni caso, in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale.
3. Il presidente sovraintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale in relazione a:(10)
4. Spetta al presidente in particolare:
c) definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione;
g) proporre i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni. Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo.(11)
NOTE:
11. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia