LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 79 ter
Concorso degli enti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica(183)(186)
1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.(187)
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari graduando in ragione della tipologia degli enti.(188)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
188. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 7, lett. n) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente dall'art. 1, comma 2, lett. g) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia