Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 63
(Natura giuridica e raccordo con la programmazione)
1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia.(232)
2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.
3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna, nonché a favore di altri enti pubblici.(233)
4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.
5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.
6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi. (234)
7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati. (235)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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234. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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235. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia