LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 78.
Commissioni regionali.(289)
1. Le commissioni regionali di cui all’articolo 137 del d.lgs. 42/2004 sono presiedute dall’assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.(290)
2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.
3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell’unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.
4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.
6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.
6 bis. Fino all’istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe.(291)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
289. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. kkk), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
290. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. lll), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
291. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mmm), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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