Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 27
(Caratteristiche tecniche generali delle piste)
1. Le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
c) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;
f) sono dotate di un'area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia