Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 6
(Eccellenze e merito sportivo)
1. La Giunta regionale promuove iniziative volte alla valorizzazione di atleti, operatori e società sportive della Lombardia che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva, con particolare riguardo ai giovani talenti.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale promuove accordi fra le istituzioni scolastiche, CONI e CIP finalizzati alla conciliazione degli orari scolastici con gli impegni sportivi dei giovani talenti regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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