REGOLAMENTO REGIONALE
21 luglio 2000
, N. 3
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio
(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3
Art. 35.
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:
a) apertura o ampliamento di una media struttura di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98
b) ampliamento di una grande struttura di vendita conseguito mediante l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere accompagnate da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere accompagnate da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita, fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98;
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della media o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.
NOTE:
39. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 38 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9e successivamente dall'art. 2, comma 1 del r.r. 14 novembre 2002, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia