Legge Regionale
27 dicembre 2006
, N. 30
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
Art. 7
(Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla l.r. 22/2001)
1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori)(44)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.".
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia