Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 143
(Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi)(5)(484)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate.(485)
2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:
a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;
d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.(486)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
484. La rubrica è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. aa) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
485. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaaa) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. ggg) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.Il comma è stato in seguito modificato dall'art. 13, comma 1, lett. aa) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
486. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. bbbb) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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