Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 82
(L.R. 45/1983)
(Vestiario)
(Vestiario)
1. La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario - uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale:
2. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite disposizioni regolamentari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia