LEGGE REGIONALE
4 gennaio 1985
, N. 1
Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie
(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1
Art. 11.
Norma finanziaria.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1985 sono autorizzate spese per le finalità di cui:
2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.
3. In relazione a quanto disposto dai precedenti I e II comma nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 1, finalità 3, attività 1 sono istituiti:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia