Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 49
(Ordinamento degli uffici regionali)
1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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