Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 34
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell'impresa ferroviaria affidataria del servizio da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).(40)
2. L'impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1 si impegna a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all'impresa affidataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente all'indizione delle procedure di affidamento, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all'impresa affidataria.
2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l’impegno a carico dell’impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all’acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.(41)
3. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
4. Nel caso non si raggiunga l'accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio del servizio ferroviario oggetto di affidamento e determina in via unilaterale l'indennità da offrire all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento la Giunta regionale determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 4, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell'indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso tale termine senza che vi sia stata accettazione scritta dell'offerta ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto gestore del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento è oggetto d'immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.
6. L'indennità di cui al comma 4, che l'impresa affidataria del servizio deve versare all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi di ammortamento e di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo, al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.
7. La Regione e gli enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:
a) direttamente dall'impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;
b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;
c) incaricando dell'acquisto il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.
8. Il materiale rotabile acquistato con risorse della Regione e dagli enti locali, anche attraverso il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, è assegnato in comodato d'uso all'impresa ferroviaria affidataria del servizio.
NOTE:
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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