LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 7.
Procedura di assentimento.
1. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato dal dirigente della competente struttura regionale, sentiti il comune o i comuni interessati per territorio e la comunità montana per quanto di propria competenza.(4)
2. Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio.
3. Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori; con eguale procedimento è approvata la parte del programma presentata successivamente ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.
4. Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del dirigente della competente struttura regionale, il quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante.(4)
5. Trascorso tale termine senza che il dirigente della competente struttura regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.(4)(5)
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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