LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 21.
Pertinenze ed impianti.
1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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