LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 14.
Piano della riserva naturale.
1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla Giunta regionale, che:(42)
a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell'ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;
b) regolamenta le attività antropiche consentite;
c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione;
d) individua eventuali aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.
1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di predisposizione dei piani delle riserve e delle relative varianti e definisce la documentazione minima che deve essere presentata a corredo della proposta dal gestore.(43)
4. Ai fini della elaborazione della proposta di piano, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima.(45)
4 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la disciplina delle riserve ricomprese nei parchi regionali può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.(46)
4 ter. L'ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull'attuazione del piano, all'esito della quale invia una relazione alla Giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all'ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall'ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al comma 1, entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.(47)
4 quater. L'ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis, in caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis.(47)
4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 ter e 4 quater si applicano anche alle riserve naturali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma; non si applicano laddove il piano sia ricompreso nel piano territoriale di coordinamento del parco ai sensi del comma 4 bis.(47)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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