LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Procedure per l’approvazione dei piani dei parchi regionali.
1. Il provvedimento d"adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni.(75)
2. Entro cento giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi, procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.(76)
2 ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.(78)
4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall’ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.
4 bis. Il termine del 30 giugno 2021 indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007, è prorogato fino all’adozione da parte dell’ente parco della variante al piano territoriale di coordinamento delle aree interessate dall’ampliamento approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e comunque non oltre il 30 giugno 2022.(80)
NOTE:
75. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia