LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003 , N. 3

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona

(BURL n. 13, 1° suppl. ord del 27 Marzo 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-03-24;3

Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo.
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 9 bis
(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.
3. Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene lo stato di attuazione e l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo e la seconda la programmazione economico-finanziaria regionale; la seconda parte prevede in particolare:
a) la situazione e l’evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;
b) gli indirizzi per gli interventi connessi alla manovra di finanza regionale;
c) gli indirizzi delle leggi collegate;
d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata.
4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 luglio di ciascun anno mediante l’approvazione di una risoluzione. Il Consiglio regionale esamina e vota per prima, tra le risoluzioni della maggioranza e delle minoranze presentate nella commissione referente e trasmesse all’assemblea, quella della maggioranza. L’approvazione di una risoluzione preclude le altre.
5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
6. Se entro il termine stabilito il Consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro il termine previsto dallo Stat uto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.”
;
b) il comma 1 dell’articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
“1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del DPEFR, della programmazione economico-finanziaria nazionale.”;
c) il comma 3 dell’articolo 74 è sostituito dal seguente:
“3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale ed approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce.”.
2. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2è inserito il seguente:
“2.1. Nel Bollettino Ufficiale possono essere pubblicate, in forma integrale o per estratto, le deliberazioni della Giunta regionale la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, ed in generale di quelle per le quali non è consentito l’accesso ai sensi della normativa vigente.”;
b) il comma 2 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”;
c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“2 ter. La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste dal comma 2.1 o nelle altre forme previste dall’ordinamento realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.”;
d) il comma 5 dell’articolo 2è abrogato;
e) dopo il comma 8 dell’articolo 2è aggiunto il seguente:
“8 bis. Con regolamento della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative della presente legge.”.
6. Alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1
(Finalità)
1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.”
;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Iniziative urgenti)
1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 2, fatto salvo l’acquisizione del parere preventivo previsto dall’articolo 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare.”
;
c) il comma 1 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine).”;
d) il comma 3 dell’articolo 4è abrogato.
7. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è sostituto dal seguente:
Art. 3
(Forme di contrattazione)
1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:
a) pubblico incanto;
b) licitazione privata, appalto concorso;
c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;
d) procedure telematiche.
2. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.
3. E' consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione dei beni e servizi fino ad un importo massimo di cinquantamila euro al netto dell’IVA nei casi individuati nel regolamento della Giunta regionale che disciplina le spese economali. Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi e la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA.
4. E' consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3, sempre nel limite di importo di cinquantamila euro, anche nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.
5. Gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) possono provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi nei casi indicati nei rispettivi regolamenti, nonché nei casi di cui al comma 4, con le modalità ed entro il limite di valore di cui al comma 3.
6. La Giunta regionale può rideterminare il valore relativo agli acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalità di espletamento delle procedure telematiche, anche ai fini di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), nonché le modalità di utilizzo dell’albo dei fornitori di cui all’articolo 13 e gli altri elementi attuativi necessari ai fini dell’acquisizione in via elettronica di beni e servizi.”
;
b) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;
c) il comma 4 dell’articolo 4è abrogato;
d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;
e) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
f) al comma 3 dell’articolo 13, dopo le parole “trattativa privata” sono aggiunte le parole “e per quella secondo gli usi del commercio”.
8. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“3 ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:
a) rivestono carattere sperimentale;
b) sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.
Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione, o dai suoi enti strumentali, la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità non può superare il 50 per cento del costo complessivo dello studio stesso. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell’unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).”
.
9. E' istituito il fondo per il cofinanziamento di progetti ed interventi di interesse della Regione, coerenti con gli indirizzi della programmazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente, con fondi propri, fondazioni o istituti bancari.
10. La partecipazione finanziaria della Regione è determinata in una misura massima pari all'ammontare del contributo messo a disposizione dai soggetti di cui al comma 9.
11. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a ridurre gli stanziamenti stabiliti con legge di bilancio e successive variazioni, nella misura necessaria al cofinanziamento dei progetti ed interventi attuati a valere sul fondo di cui al comma 9, e le cui finalità  di spesa siano riferibili agli stessi.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 23 aprile 1985, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1990, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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