LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 2.
Disposizioni in materia di fondi immobiliari per incrementare l’offerta di alloggi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell’ambito delle politiche volte ad ampliare l’offerta di alloggi.
2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.
3. L’ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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