Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 12
(Programmazione finanziaria e contabilità)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.
2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.
2 bis. Le comunità montane concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le misure determinate dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni normative in materia.(12)
4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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