Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 10
(Sistema delle cure primarie) (128)
1. L’assistenza primaria viene erogata dai medici di medicina generale (MMG), dai pediatri di libera scelta (PLS) e dai medici di continuità assistenziale secondo quanto previsto nei LEA e negli accordi collettivi nazionali e di categoria, nonché secondo competenza e ruolo disciplinati dalla Regione Lombardia, in aderenza ai principi di valorizzazione, di responsabilità, di controllo e di formazione indipendente.
2. L’assistenza primaria, che comprende anche la partecipazione alla procedura di valutazione multidimensionale del bisogno, articola il proprio intervento secondo i seguenti livelli prestazionali:
a) l’assistenza sanitaria primaria;
b) la partecipazione alla presa in carico della persona fragile e cronica secondo i modelli di cui all’articolo 9;
c) gli interventi in ambito di integrazione sanitaria e sociosanitaria con quella sociale, che può prevedere il coinvolgimento delle autonomie locali, mediante la partecipazione delle rispettive assistenti sociali.
3. Rientrano tra le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di MMG e di PLS, e le unità complesse di cure primarie (UCCP), come previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dagli accordi collettivi nazionali di categoria. La Regione promuove nelle competenti sedi, compresa la contrattazione decentrata, il perseguimento dei seguenti obiettivi riferiti all’assistenza sanitaria primaria che:
a) è erogata negli studi di MMG e anche al domicilio del paziente, garantendo l’accesso diretto e illimitato;
b) assicura un accesso appropriato alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie attraverso la personalizzazione del percorso assistenziale, il coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti sanitari presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie e l’interazione con le cure di alta specialità;
c) concorre al contrasto dell’inappropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
d) concorre alle campagne di educazione alle terapie e di prevenzione delle malattie e delle loro complicanze secondo le indicazioni stabilite dalle ATS;
d bis) siano finalizzati alla semplificazione delle procedure regionali per l’accesso e per lo svolgimento dell’attività dei MMG, dei PLS e dei medici di continuità assistenziale anche attraverso sistemi informativi che garantiscono facilità d’uso e celerità nella trasmissione dei dati.(129)
4. Fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria le AFT sono coordinate da uno dei componenti medici che ne fanno parte, con attitudini manageriali e relazionali e adeguata conoscenza dei processi sanitari e sociosanitari. Il coordinatore garantisce il raccordo tra le AFT con gli altri attori del sistema territoriale per assicurare la continuità di presa in carico della persona nell’ambito del settore ospedaliero e del settore territoriale.(130)
5. Le ASST individuano le AFT tenendo conto del bacino territoriale, dell’ubicazione dei singoli studi dei medici e della presenza di associazioni di MMG o PLS, al fine di mantenere o realizzare una ulteriore razionalizzazione dell’offerta, anche in termini di accessibilità alle prestazioni.(131)
6. Negli studi di MMG e di PLS è favorita la presenza di personale di studio, di infermieri e la collaborazione di professionisti sanitari con adeguato profilo professionale. Gli studi di MMG possono accreditarsi per erogare prestazioni strumentali di primo livello, anche attraverso il ricorso a sistemi di telemedicina o altre soluzioni tecnologicamente avanzate, e possono essere sede di attività specialistiche ambulatoriali compatibili con le caratteristiche strutturali e organizzative.
7. Le azioni di presa in carico della persona, nella prospettiva della continuità assistenziale e nella gestione dei percorsi di cura e assistenza, sono assicurate dalle AFT e dalle UCCP. Le UCCP, che possono coordinare le AFT insistenti sul territorio di pertinenza, costituiscono forme organizzative complesse a carattere multiprofessionale che operano in maniera integrata all’interno di strutture o presidi.
8. Le UCCP sono costituite secondo le modalità stabilite dalla Regione e dirette secondo quanto previsto dal d.l. 158/2012 convertito dalla l. 189/2012. Alle UCCP possono essere affidate funzioni sanitarie e amministrative, quali prenotazioni, riscossione della compartecipazione ed erogazione protesica. Le UCCP possono essere autorizzate ad operare in integrazione funzionale con il settore ospedaliero delle ASST di cui all’articolo 7, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS e degli altri soggetti erogatori sanitari e sociosanitari di diritto pubblico e privato.(132)
9. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti organizzativi e i criteri funzionali per l’accreditamento e le modalità di integrazione delle UCCP con l’articolazione della rete di offerta, fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria. Nell’ambito delle UCCP è prevista l’attività di coordinatore di cure primarie, identificato tra i professionisti sanitari, per la gestione del piano di cure, predisposto dal medico di cure primarie, con particolare riguardo all’assistenza primaria e domiciliare, al fine di assicurare la collaborazione e il raccordo tra gli MMG e le articolazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie, per accogliere e accompagnare la persona e la sua famiglia nella scelta più appropriata rispetto al bisogno espresso e alle opportunità della rete di offerta territoriale ed ospedaliera, sanitaria e sociosanitaria.(133)
10. Nell’ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle ASST territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di ostetrica e delle professioni sanitarie, intesi come singoli o associati a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali. Sono altresì introdotte nel SSL le farmacie dei servizi, come previsto dall’articolo 84 della presente legge e dall’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).(134)
11. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie e degli infermieri di famiglia e comunità, preferibilmente attraverso l’erogazione delle relative prestazioni negli ospedali di comunità, nelle case di comunità o con forme aggregative alternative per particolari territori disagiati.(135)
11 bis. La Regione favorisce, nell’esercizio delle attività di cure primarie dei professionisti sanitari e dell’infermiere di famiglia e comunità e in relazione alle proprie competenze, l’utilizzo delle tecnologie informative per incrementare il ricorso alla telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio medico e assistenziale e alla teleriabilitazione, in sinergia con le farmacie, anche al fine di potenziare e migliorare la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche.(136)
11 ter. È istituito il comitato di indirizzo cure primarie, composto da dirigenti della direzione generale Welfare, con funzioni di coordinamento, e da rappresentanti della medicina territoriale, e degli infermieri di famiglia e comunità, al fine di predisporre annualmente linee guida, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, relative alla presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche, nonché alla programmazione della formazione dei MMG e degli infermieri di famiglia e comunità. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato e le relative modalità di funzionamento con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.(136)
11 quater. La Regione sostiene, con oneri a carico del fondo sanitario, l’acquisto di apparecchiature medicali e della strumentazione di cui all'articolo 10 bis a beneficio dei MMG e dei PLS riuniti in associazione, ivi incluse le cooperative, prioritariamente destinati all’erogazione delle prestazioni a favore di pazienti affetti da patologie croniche anche con l’obiettivo di contenere le liste di attesa. A tal fine la Regione, mediante le ATS territorialmente competenti, finanzia programmi di investimento per la realizzazione di ambulatori sociosanitari territoriali attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico degli enti locali per l’assolvimento dei requisiti di accreditamento relativi alle prestazioni da erogare. L’attività erogata all’interno degli ambulatori sociosanitari territoriali deve essere coordinata con l’attività e i servizi delle case di comunità. Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le determinazioni per l’attuazione delle presenti disposizioni.(136)
NOTE:
130. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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