Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 67 bis
(Definizioni)(335)
1. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
b) b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
c) c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;
d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
f) centro servizi: impresa di cui all’articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all’articolo 74;
g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
h) deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;
j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all’interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall’inumazione o tumulazione;
m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all’accertamento della morte;
o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell’autorizzazione comunale;
s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.
NOTE:
335. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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