Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 31
(Occupazioni abusive)
1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.(114)
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.
NOTE:
114. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. c) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi