Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 108
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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