Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 26
(Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)
1. La Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), salvo che la Regione si avvalga degli stessi per l'applicazione delle sanzioni, in base a specifica disposizione di legge.
2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.
3. La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo, qualora diversi da quelli che esercitano le funzioni di amministrazione attiva.
4. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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