Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 21
(Stazioni e centri di interscambio)
1. La Giunta regionale, in attuazione degli strumenti di programmazione del trasporto pubblico locale e al fine di favorire l'integrazione e l'interscambio fra i diversi mezzi di trasporto, promuove la stipulazione di appositi accordi con le agenzie, gli enti pubblici, i proprietari o i gestori dei centri interessati, le aziende di trasporto pubblico e altri soggetti interessati, per favorire la riqualificazione delle stazioni, la realizzazione di centri di interscambio e la relativa gestione, anche in ambiti interurbani non prossimi alle aree urbane, al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico interurbano, la promozione delle forme complementari di mobilità di cui all'articolo 2, comma 6, e l'introduzione di tecnologie innovative che favoriscano l'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, assicurando altresì l'incremento della sicurezza e dell'accessibilità sulla base di standard di qualità definiti dalla Regione, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nonché il coordinamento e la diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti. Qualora gli interventi comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale promuove accordi di programma.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere l'acquisto o il riutilizzo, da parte degli enti locali interessati, di aree del territorio regionale sedi di linee ferroviarie dismesse, oppure di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati.
3. Nei comuni non sede di autostazioni, gli enti locali promuovono una o più fermate dotate di elevati standard di qualità, quali aree attrezzate in sede protetta, pensiline, paline elettroniche, parcheggi biciclette, la cui realizzazione sarà prevista nell'ambito degli interventi di cui al comma 4.
4. Negli accordi di cui al presente articolo sono definiti i tempi e le modalità di intervento, di utilizzo e gestione delle aree, le competenze e gli oneri a carico di ciascun soggetto sottoscrittore, nonché la quota di cofinanziamento a carico della Regione nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Per favorire il miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario e metropolitano, la maggiore sicurezza degli utenti, la migliore fruibilità ed il minor affaticamento da parte delle persone con disabilità, per i progetti di opere ed impianti per l'ammodernamento e la messa a standard delle stazioni e delle fermate esistenti sulla rete ferroviaria e metropolitana ricadenti nel territorio regionale, ove la indisponibilità di aree idonee o la particolare configurazione delle stesse non consentano l'ottemperanza delle disposizioni di cui all'Allegato, punto 2.1.2 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), oppure il progetto preveda rampe di sviluppo lineare effettivo superiore a cinquanta metri, la pendenza massima ammessa è pari all'8 per cento.
6. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, individua fra le priorità della promozione del trasporto pubblico regionale la realizzazione di adeguate aree di interscambio presso la rete delle stazioni regionali. A tal fine istituisce azioni premiali per favorire l'attestazione del trasporto pubblico presso le stazioni, garantisce parcheggi, anche per biciclette, da destinare all'utenza pendolare, promuove l'attestazione anche di altre modalità di mobilità sostenibile, ivi compresa la mobilità dolce.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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