Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 28
(Servizi di collegamento con gli aeroporti)
1. I collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile sono garantiti mediante:
a) servizi di trasporto pubblico per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, definiti nel programma dei servizi ferroviari, nei programmi di bacino o nei contratti di servizio;
b) servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea.
2. La Giunta regionale disciplina i servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al comma 1, lettera b), ad eccezione dei servizi taxi e di autonoleggio con conducente ivi incluse le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all’Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta. La SCIA deve essere presentata garantendo un'adeguata copertura del servizio, il possesso di idonea certificazione di qualità da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di comfort dei veicoli impiegati. Le aziende debbono altresì comunicare le caratteristiche dei servizi offerti, il programma di esercizio, le tariffe applicate e le modalità di informazione all'utenza.(38)
3. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari a due milioni di passeggeri. In deroga a tale limite, la Regione può motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in cui si collocano. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati, come individuati con atto della Giunta regionale, sono legittimati a svolgere il servizio di taxi negli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo, con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano da tali aeroporti sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino per le corse che non originano dagli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo, ma che originano dal territorio di uno dei comuni integrati. Nei suddetti comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione degli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri comuni.(39)
4. La Regione, sentite le associazioni di categoria dei tassisti, promuove fra gli enti locali integrati di cui al comma 3, l'esercizio associato delle seguenti funzioni:
a) definizione delle modalità di svolgimento del servizio, ivi compresa l'articolazione dei turni;
b) applicazione degli adeguamenti tariffari;
c) gestione dei reclami dell'utenza;
d) monitoraggio e controllo;
e) applicazione della disciplina relativa alle conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze.
5. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, definisce con regolamento una disciplina omogenea per l'esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, stabilendo in particolare:
a) la definizione delle regole per determinare il contingente complessivo delle licenze e dei criteri per l'integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale;
b) le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare, della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze;
c) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
d) la definizione di un sistema tariffario unico, ivi incluse tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, criteri per la determinazione e l'adeguamento annuale delle tariffe;
e) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio del servizio;
f) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
g) la costituzione di una commissione consultiva di bacino cui partecipano sette rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte in apposito albo regionale, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, nonché tre rappresentanti degli organi di vigilanza dei comuni integrati nel bacino e sette rappresentanti dei comuni integrati nel bacino.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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