Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 5
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti; prevede premialità per i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano che ottemperano agli adempimenti previsti dalla presente legge;
e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) individua le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro loco;
h) individua i contrassegni identificativi per valorizzare le risorse del territorio, le sue eccellenze e le strutture ricettive, disciplinandone la gestione e l'uso;
i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
j) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale;
k) determina i criteri per la gestione dei beni demaniali regionali e delle loro pertinenze;
l) attua iniziative con gli enti locali al fine di favorire l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio;
m) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista comprese le forme non giudiziali di risoluzione delle controversie, a partire dalle modalità di conciliazione paritetica secondo la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), e il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori), avanti le Commissioni arbitrali e conciliative delle CCIAA, che hanno compiti istituzionali in materia, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti);
n) valorizza le imprese sociali che promuovono la mobilità delle persone diversamente abili.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), istituisce, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o partecipa a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati. La rappresentanza regionale in tali societàè stabilita con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.(2)
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, compreso il finanziamento delle spese di funzionamento, sono regolati da un'apposita convenzione, come previsto dall'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.(3)
NOTE:
2. Il comma sarà sostituito dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24. La sostituzione avverrà a seguito del realizzarsi della condizione di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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