Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 13
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’ e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
“4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3 è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l’Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l’eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 bis sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.
4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell’incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:
a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;
c) numero di rapporti giuridici in essere;
d) numero di consorziati;
e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni.”.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011, come modificato al comma 1, si applicano anche alle procedure di riordino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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