Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 12
(Regolamento comunale)
1. I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale prevede altresì:(16)
a) le norme di procedura e l'individuazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
c) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
d) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
f) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico.
NOTE:
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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