Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 11
(Integrazione tariffaria dei servizi di navigazione)
(Art. 44, comma 4, lettera a), della Legge)
1. L'Ente per la Navigazione può stipulare con l'Agenzia o le Agenzie competenti per territorio accordi diretti a realizzare l'integrazione dei servizi di navigazione negli STIBM, ricomprendendo tali servizi nella zonizzazione di bacino di cui all'art. 10.
2. In assenza degli accordi di cui al comma 1, i servizi di cui al presente articolo costituiscono un ambito tariffario autonomo. L'Ente per la Navigazione approva il sistema tariffario valido sui servizi di propria competenza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 12, assumendo i compiti e le funzioni assegnate alle Agenzie nell'ambito dei suddetti articoli; in questo caso l'Ente per la Navigazione:
a) per gli spostamenti che coinvolgono i servizi di trasporto pubblico svolti nel territorio del Comune di Monte Isola, individua con l'Agenzia di Brescia forme di integrazione tariffaria che facilitino tali spostamenti;
b) per i servizi di navigazione che collegano le località bergamasche e per quelli che collegano le località bresciane, concorda rispettivamente con le Agenzie di Bergamo e Brescia termini e modalità per garantire l'estensione della validità dei titoli a tariffa massima dei relativi STIBM a tali servizi di navigazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Affidatario dei servizi, individuato dall'Ente per la Navigazione ai sensi dell'art. 40, comma 6 della Legge, cura:
a) il formato, la grafica, le modalità di emissione e la distribuzione dei titoli di viaggio, l'implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in conformità a quanto definito dall'art. 30 e dall'art. 33;
b) la gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché degli eventuali ulteriori introiti e risorse;
c) la rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell'attività di controllo nei confronti degli utenti;
d) la definizione e l'attuazione di attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l'attività di informazione al pubblico delle condizioni di trasporto, delle tariffe applicate, dell'offerta, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;
e) la predisposizione, anche a supporto dell'Ente per la Navigazione, di reportistica di dettaglio del venduto, anche sulla base di quanto previsto dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge e dal contratto di servizio.
4. Le tariffe dei biglietti ordinari per i servizi di cui al presente articolo sono determinate prendendo a riferimento le tariffe di cui all'art. 12, comma 1, con facoltà di maggiorarle del 50% per determinarne il valore massimo per ogni fascia tariffaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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