Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 124
(Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali)
1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.
5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 131, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.
6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 127, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
7. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi