Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 39

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;39

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge recepisce e dà piena e intera esecuzione all'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015, di cui all'allegato A, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 2
(Obiettivi e funzioni)
1. La Regione, nella gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato Parco, persegue i seguenti obiettivi:
a) proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
b) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
c) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
d) promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o ripristino della biodiversità;
e) favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco stesso.
2. Le funzioni connesse alla gestione del Parco sono tutte quelle necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco, incluse quelle relative all'omonima zona di protezione speciale (ZPS), ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alla riserva naturale, di cui all'allegato B, sono affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
Art. 3
(Direttore del Parco)
1. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco sono esercitate da un direttore, individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
3. In relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco il Presidente dell'ERSAF delega la rappresentanza legale dell'ente al direttore di cui al presente articolo, fermo restando il ruolo istituzionale della Regione nella conduzione dei rapporti inerenti alla configurazione unitaria del Parco.
4. Il direttore del Parco esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni di cui all'articolo 4, nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla Giunta regionale per la relativa approvazione.
5. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 3.
6. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dai piani di cui al comma 4, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione dei piani di cui al comma 4.
7. Nelle more dell'individuazione del direttore del Parco, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal direttore dell'ERSAF.
Art. 4
(Forme di consultazione territoriale)
1. E' istituita la Consulta del Parco, composta da soggetti designati rispettivamente dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale e dal sistema produttivo e di promozione turistica locale, nonché da rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.
2. E', altresì, istituito il Comitato dei comuni, composto dai sindaci, o loro delegati, di tre comuni della provincia di Sondrio e dai sindaci, o loro delegati, di due comuni della provincia di Brescia territorialmente interessati.
3. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni sono costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento. La Giunta regionale definisce, altresì, la composizione della Consulta del Parco e i termini per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e dei delegati di cui al comma 2. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni operano senza oneri a carico del bilancio regionale. Alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta regionale e il direttore del Parco.
4. La Consulta del Parco si esprime in ordine alle politiche di conservazione e alle strategie di sviluppo del Parco.
Art. 5
(Piano territoriale del Parco)
1. La tutela dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali del Parco è perseguita attraverso lo strumento del piano territoriale del Parco, di seguito denominato piano.
2. Il piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di tutela.
3. La Giunta regionale avvia la procedura per la predisposizione del piano e della relativa procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza. Il piano è predisposto dal direttore del Parco entro novanta giorni dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo, previa intesa con il Comitato dei comuni, ed è adottato dalla Giunta regionale entro diciotto mesi dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo in conformità alle linee guida e agli indirizzi medesimi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del piano, il direttore trasmette comunque la proposta di piano alla Giunta regionale per la relativa adozione.
4. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e negli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.
5. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 4, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il piano integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.
6. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al comma 3.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 6 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di piano.
8. Acquisito il parere di cui al comma 7, la Giunta regionale approva il piano.
9. Il piano è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
10. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Il piano si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sostituisce a ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
11. Il piano è pubblicato sul BURL e sulla Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 6
(Regolamento del Parco)
1. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco stesso e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento del Parco valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria. Il direttore del Parco predispone il regolamento, previa intesa con il Comitato dei comuni. Il regolamento è adottato dalla Giunta regionale in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2 dell'intesa, anche contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 5 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del regolamento, il direttore trasmette comunque la proposta di regolamento alla Giunta regionale per la relativa adozione.
2. Il regolamento è pubblicato sul BURL e sugli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione del regolamento e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.
3. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 2, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il regolamento integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere consiliare in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.
4. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di regolamento e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al quarto periodo del comma 1.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.
6. Acquisito il parere di cui al comma 5, la Giunta regionale approva il regolamento con deliberazione soggetta a pubblicazione sul BURL.
7. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
Art. 7
(Sorveglianza sul territorio del Parco)
1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'intesa, la sorveglianza sul territorio lombardo del Parco è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, previa convenzione tra la Regione e il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 8
(Proposte di modifica del perimetro del Parco)
1. La Giunta regionale, sentito il direttore del Parco, delibera le proposte di modifica del perimetro del Parco, previa consultazione del Comitato dei comuni.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta le proposte di cui al comma 1 e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3 dell'intesa.
3. Acquisito il parere di cui al comma 2, le modifiche del perimetro del Parco sono approvate con legge regionale.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale determina le modalità per gli adempimenti, anche di carattere organizzativo di cui all'articolo 5 dell'intesa, conseguenti alla soppressione del Consorzio del Parco.
2. Per l'attività di manutenzione del territorio compreso nel Parco, l'ERSAF può avvalersi dei consorzi forestali insistenti sul territorio di riferimento, riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
3. In fase di prima applicazione della presente legge, l'incarico di direttore del Parco termina con la conclusione della legislatura regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale in materia di aree protette.
5. L'ERSAF provvede agli adeguamenti di competenza in relazione alle funzioni attribuite dalla presente legge, con particolare riguardo allo statuto anche per gli aspetti inerenti alla delega della rappresentanza legale di cui all'articolo 3, comma 3 e, ove necessario, alla dotazione organica.
6. Alla modifica delle disposizioni sull'ERSAF di cui al Titolo V della l.r. 31/2008 si provvede nell'ambito dell'adeguamento delle discipline di settore di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli oneri connessi alla gestione del Parco è assicurata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'intesa.
2. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, dell'intesa, alle spese per la gestione del Parco si fa fronte con le risorse finanziarie in disponibilità del bilancio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10, comma 2, se successiva a quella di pubblicazione sul BURL della legge stessa. In caso di accordo sottoscritto prima della pubblicazione della presente legge, la stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL. In mancanza di sottoscrizione, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di cui all'articolo 12, se successiva a quella della sua entrata in vigore.
Art. 12
(Abrogazione)
1. La legge regionale 10 giugno 1996, n. 12 (Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio) (1)è abrogata dalla data di efficacia dell'intesa di cui all'allegato A.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1996, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Vedi errata corrige BURL 30 dicembre 2015, n. 53, suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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