LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 46.
Trasmissioni al ministero della sanità.
1. Successivamente alla presentazione della domanda di concessione di cui all’articolo 14 della presente legge, la regione esperita la procedura amministrativa – prima di emettere il provvedimento di concessione – trasmetterà la documentazione al ministero della sanità, per l’atto di riconoscimento dell’acqua minerale, ai sensi dell’articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. L’atto di concessione sarà quindi rilasciato e notificato contemporaneamente alle autorizzazioni di cui all’articolo 51 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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