Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 13
(Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)
1. I programmi di bacino del trasporto pubblico locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno dei bacini territoriali di cui all'articolo 7 e contengono, in coordinamento con quanto previsto dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. In particolare, i programmi di bacino provvedono alla ridefinizione della rete dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui all'articolo 10, se approvato, con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e con i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'articolo 11 e con le altre modalità di trasporto, con gli obiettivi di:
a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di garantire adeguati servizi a tutela dell'utenza pendolare;
b) garantire l'ottimizzazione degli orari e delle frequenze;
c) garantire la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;
d) assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico;
e) sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali.
3. I programmi di bacino definiscono in via prioritaria:
a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari individuati dal programma di cui all'articolo 11;
b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
d) i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l'attuazione di interventi concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL);
e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6;
f) i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale;
h) l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la programmazione dei servizi;
i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza.
4. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e di programmazione che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, i programmi di bacino sono redatti dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, previa concertazione con la Giunta regionale, laddove questa non partecipi all'agenzia. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, tenendo conto delle risorse disponibili, nonché sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15 e previo espletamento delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera m); i piani di bacino sono approvati dalle agenzie previo parere favorevole della Giunta regionale.
5. All'attuazione dei programmi di bacino si procede previa consultazione delle conferenze locali del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7, comma 13, lettera m).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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