Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 147
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.
2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla direzione generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.
3. La Giunta regionale può:
a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;
b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;
c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;
e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;
f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero anche con enti e organismi specializzati;
g) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.
4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a), c), d) ed e).
5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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