Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 24
(Servizi non di linea)
1. La Regione disciplina, con regolamento, la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche mediante natante, nonché, per i servizi di cui alla legge 21/1992, i criteri e le procedure per determinare il contingente complessivo delle licenze e delle autorizzazioni assentibili e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni, comporta la revoca della licenza per l'esercizio del servizio taxi in caso di violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.
La revoca è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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