Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 7

Primo soccorso pediatrico

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;7

Art. 1
(Modifiche alle leggi regionali n. 3/2008, n. 34/2004, n. 19/2007 e n. 44/1976)
1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)(1)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole 'aggiornamento' sono inserite le seguenti: ', anche con riferimento alle tecniche salvavita, alla prevenzione primaria, alla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e agli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali,'.
2. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: 'Costituisce un ulteriore requisito per gli accreditamenti successivi all'entrata in vigore della legge recante 'Primo soccorso pediatrico' , l'attuazione di percorsi informativi e formativi, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), rivolti al personale, alle famiglie e ai minori sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.';
b) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'i bis) attività di formazione e informazione, tenute dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.'.
3. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
4 ter. La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU.
4 quater. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.'.
4. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il numero 6 del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente numero:
'6 bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, attraverso l'introduzione nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi, sulle specifiche tecniche di cui sopra, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);'.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'artico lo 1, quantificate in 30.000,00 euro per il 2015 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13, programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità di risorse della missione e del programma individuati al comma 1.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 6 settembre 1976, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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