Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 8
(Estensione degli STIBM)
(Art. 44, comma 2 della Legge)
1. Per servizi che attraversano il territorio di più Bacini di Mobilità, anche di competenza di diverse Agenzie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, gli Enti Regolatori competenti per territorio e la Regione nel caso di relazioni ferroviarie, garantiscono l'applicazione:
a) per le relazioni fra località interne ai Bacini di Mobilità, dello STIBM dell'Agenzia competente per territorio;
b) per le relazioni fra località appartenenti a diversi Bacini di Mobilità ricadenti in più Bacini, dello STIBM di uno dei Bacini di Mobilità interessati, sulla base di appositi accordi con le altre Agenzie interessate, volti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche, nonché d'intesa con gli Affidatari nel caso di contratti di servizio vigenti;
c) per le relazioni fra località appartenenti a diversi Bacini di Mobilità ma ricadenti nello stesso Bacino, dello STIBM di uno dei Bacini di Mobilità interessati, d'intesa con gli Affidatari nel caso di contratti di servizio vigenti.
2. In caso di mancato accordo, alle relazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applica il sistema tariffario lineare (STIL) di cui alla PARTE III del presente regolamento.
3. In caso di estensione dello STIBM, la definizione o la modifica sostanziale di zone, tariffe, metodo di riparto e titoli di viaggio per i servizi oggetto degli accordi di cui al comma 1 avviene, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della Legge, previo parere favorevole degli enti aderenti agli accordi. I suddetti pareri non sono necessari nel caso di adeguamento ordinario delle tariffe, ai sensi dell'art. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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