Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 20
(Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)
1. Per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per l'utilizzo del trasporto pubblico locale nelle aree geografiche svantaggiate, la Regione e le agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l'introduzione di tecnologie innovative.
2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle zone e negli agglomerati caratterizzati da elevati livelli di congestione e di inquinamento individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, la Regione e le agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, quali i servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6.
3. Nelle zone e negli agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, gli enti locali definiscono, d'intesa con la Regione e con l'agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, le misure e gli interventi volti alla riduzione dei livelli di congestione e di emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, anche individuando zone a basso livello di emissioni, nonché introducendo tecnologie innovative.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione, mediante la stipulazione di accordi con le agenzie per il trasporto pubblico locale e con gli enti locali, promuove specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.
5. La Regione favorisce la stipulazione di accordi, volti a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, tra i gestori di trasporto pubblico e le aziende, gli istituti scolastici e le università o gli enti dotati di mobility manager o che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedono la corresponsione di buoni trasporto o l'acquisto di abbonamenti per i dipendenti e gli studenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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