Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 7
(Gestione degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera e), della Legge)
1. Per la gestione degli STIBM, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Agenzia competente, sono stipulati accordi tra gli affidatari e gestori di cui all'art. 5, comma 7, anche nella forma del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. In alternativa alla stipula di un accordo, i soggetti suddetti possono costituire un consorzio ex art. 2612 Codice Civile o una società consortile ex art. 2615ter Codice Civile.
2. Gli accordi e gli statuti dei consorzi, redatti ai sensi del comma 1, sono trasmessi agli Enti Regolatori i cui servizi sono integrati nello STIBM e alla Direzione regionale competente.
3. I contratti di servizio stabiliscono l'obbligo di aderire agli accordi oppure ai consorzi di cui al comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettere da a) ad e) nei casi ivi previsti. In caso di mancata adesione è possibile, per il periodo di inadempimento, sospendere con atto del dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, i corrispettivi a favore dell'operatore ai sensi dell'art. 44, comma 4, lettera e) della Legge. L'adesione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettere f), g) e h) è facoltativa, restando fermo il diritto di tali soggetti al riconoscimento della quota di introiti di competenza, determinata ai sensi dell'art. 13.
4. Qualora sussistano rapporti contrattuali con modelli di remunerazione a costo lordo, in cui la titolarità dei ricavi tariffari spetti ad un Ente, quest'ultimo può delegare la controparte contrattuale ad aderire agli accordi oppure ai consorzi di cui al comma 1; in tal caso, l'Ente stabilisce forme idonee di tutela degli introiti di propria competenza.
5. Gli accordi stipulati oppure i consorzi costituiti ai sensi del presente articolo regolano almeno, per i titoli di viaggio di competenza:
a) il formato, la grafica, le modalità di emissione e la distribuzione dei titoli di viaggio, l'implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in conformità a quanto definito dall'art. 30 e dall'art. 33;
b) la gestione e il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
c) lo svolgimento di attività strumentali al riparto degli introiti quali, ad esempio, partecipazione all'attività di rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell'attività di controllo nei confronti degli utenti;
d) la definizione e l'attuazione delle attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l'attività di informazione al pubblico delle condizioni di trasporto, delle tariffe applicate, dell'offerta integrata, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;
e) la predisposizione, anche a supporto degli enti, di reportistica di dettaglio del venduto, anche sulla base di quanto previsto dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge e dai contratti di servizio degli Affidatari integrati nello STIBM;
f) le modalità di rimborso dei titoli di viaggio agli utenti, ai sensi dell'art. 31;
g) le forme e modalità di copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comuni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, reporting, analisi dei ricavi, a favore dei soggetti incaricati della realizzazione di tali servizi;
h) le modalità di copertura dei costi legati alla distribuzione, alle attività per il riparto degli introiti ed alla vendita dei titoli di viaggio integrati anche da parte di reti di vendita esterne necessarie per garantire gli standard richiesti ai sensi dell'art. 30.
6. Gli accordi e gli statuti consortili di cui al presente articolo individuano inoltre:
a) le regole per la definizione e la variazione dei soggetti aderenti, anche per effetto di subentro di nuovi operatori;
b) le decisioni, in relazione alle funzioni di cui al comma 5, da assumere con maggioranze qualificate, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli aderenti;
c) le maggioranze qualificate necessarie all'approvazione delle decisioni di cui alla lettera b);
d) forme e modalità di consultazione dei singoli aderenti in relazione alle decisioni di specifico interesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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