Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 28
(Agevolazioni e gratuità)
(Art. 44, comma 4, lettera m), e art. 45 della Legge)
1. La Giunta regionale e gli Enti Regolatori possono istituire, anche in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e familiare, agevolazioni e gratuità, che sono concesse per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza, sotto forma di:
a) titoli che abilitano a gratuità o riduzioni per particolari categorie di utenti;
b) buoni e contributi per l'acquisto di titoli di viaggio.
2. E' riconosciuto il diritto ad agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico di linea alle seguenti categorie di soggetti residenti in Lombardia:
a) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria;
b) deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, oppure con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;
c) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla prima alla ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
d) vittime del dovere ai sensi della normativa vigente con invalidità permanente non inferiore all'80%;
e) privi di vista per cecità totale o parziale, o ipovedenti gravi ai sensi della normativa vigente;
f) sordi la cui condizione è stata accertata ai sensi della normativa vigente;
g) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato;
h) persone di età superiore ai sessantacinque anni;
i) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versano in stato di bisogno, ai sensi della normativa vigente.
3. Per le categorie di cui al comma 2 dalla lettera a) alla lettera g), il relativo stato che dà diritto all'agevolazione deve essere riconosciuto dal competente ente certificatore secondo le disposizioni normative vigenti o da sentenza passata in giudicato o da decreto di omologa ai sensi dell'art. 445bis Codice Procedura Civile.
4. Con apposito atto della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale di cui all'art. 9, comma 2 della Legge, sono disciplinati:
a) tipologia, fra quelle di cui all'art. 28, comma 1, e ambito di validità delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 2, anche in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, sulla base di indicatori di situazione economica e familiare. Nelle more dell'approvazione dei suddetti indicatori, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
b) modalità operative per il riconoscimento e il rilascio dell'agevolazione;
c) categorie che hanno diritto all'accompagnatore.
5. Gli enti locali possono istituire agevolazioni e gratuità di cui al comma 1, valide esclusivamente sui servizi di competenza, previo parere favorevole dell'Agenzia di riferimento e degli enti interessati.
6. L'introduzione di agevolazioni, nonché la modifica o la cancellazione di agevolazioni esistenti, che determinino una variazione degli introiti degli Affidatari, oppure di enti in caso di contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, produce l'obbligo di definire adeguate compensazioni in capo all'ente che ha disposto i provvedimenti, commisurate all'effettivo impatto prodotto da questi ultimi e l'obbligo di disporre l'erogazione delle compensazioni a favore degli Affidatari con le medesime modalità di erogazione dei corrispettivi.
7. L'ammontare e le modalità di calcolo e di ripartizione delle compensazioni economiche, qualora non specificati nell'ambito dei contratti di servizio, sono definiti da specifici accordi fra l'Ente che ha disposto i provvedimenti di cui al comma 6 e gli Affidatari, previo parere favorevole dell'Agenzia o della Regione per i servizi di rispettiva competenza.
8. La Regione può prevedere accordi con altre Regioni che disciplinino le mutue compensazioni economiche e le modalità di rendicontazione, al fine di garantire l'accesso:
a) ai servizi di trasporto pubblico regionale da parte dei titolari di agevolazioni disposte da altre Regioni;
b) ai servizi di trasporto pubblico di competenza di Regioni diverse dalla Lombardia da parte dei titolari delle agevolazioni di cui al comma 2.
9. La Giunta regionale e gli Enti Regolatori promuovono forme di agevolazioni tariffarie a favore degli studenti fino al venticinquesimo anno di età da applicare agli abbonamenti mensili o per l'acquisto dell'abbonamento annuale ordinario di validità 12 mesi, ammettendo la possibilità di pagamento rateale mensile anche con domiciliazione dei pagamenti.
10. Nel caso in cui negli STIBM siano garantite le agevolazioni di cui al comma 9è possibile derogare alle previsioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b) nell'ambito di validità stessi STIBM.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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