LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 58.
Installazione di apparecchiature di misura.
1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l’obbligo di presentare – entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge – all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui all’articolo 15 punto o) e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla approvazione da parte della giunta regionale, dei progetti medesimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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