Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 4
(Sospensione e decadenza)
1. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietàè sospeso dal beneficio del contributo in presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. La sospensione opera sino all'adozione del provvedimento di decadenza o revoca di cui al comma 2.
1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.(1)
2. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di solidarietà qualora venga accertato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il verificarsi delle violazioni o condizioni oggetto di contestazione ai sensi del comma 1. Qualora, invece, venga accertata l'insussistenza delle suddette violazioni o condizioni, il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi