LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 12.
Accesso ai fondi.
1. I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca fermi i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 .
2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.
3. Il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha facoltà di esigere che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.
4. Quando le parti non si siano accordate sull’entità della cauzione, il dirigente della competente struttura regionale stabilisce d’ufficio l’ammontare della cauzione medesima.(4)
5. A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.
6. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore è di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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