Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 27
(Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza)
1. La Regione promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Regione diffonde la conoscenza di tecnologie innovative e buone prassi nel settore della mobilità sostenibile e della sicurezza anche attraverso la creazione e pubblicizzazione di apposito catalogo delle stesse su strumenti informatici.
3. Per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, la Regione concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992 per:
a) l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti con disabilità;
c) l'installazione sul veicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, nonché della strumentazione finalizzata al monitoraggio e al miglioramento dell'offerta dei servizi, ivi incluse tecnologie innovative di comunicazione e localizzazione;
d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a basso o nullo impatto ambientale.
4. Il contributo di cui al comma 3, lettera a), è corrisposto in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e fino ad un valore massimo di euro 20.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 3, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del 75 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
6. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni precedenti e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da normative comunitarie, statali e regionali. Per i contributi di cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data di fatturazione del relativo intervento.(37)
7. La Giunta regionale, con deliberazione, determina i criteri, le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di erogazione.
NOTE:
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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