Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 23
(Occupazioni senza titolo)
1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione.
2. Il Comune o l'Aler dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. In caso di occupazione con violenza o effrazione, il Comune o l'ALER intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 633 del codice penale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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